È sospeso, in relazione alla "prima casa" di abitazione, l'acconto Imu da pagare entro il 17.06.2013. Il pagamento è rin-viato al 16.09.2013, in attesa della riforma della fiscalità immobiliare, che dovrà essere definita dal Governo entro il 31.08.2013. Sono interessati dalla sospensione anche i terreni agricoli e i relativi fabbricati. Capannoni industriali, uffici e negozi dovranno pagare l'acconto secondo le ordinarie scadenze. In via generale, l'IMU è dovuta per anni solari pro-porzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in 2 rate di pari importo, scadenti la prima il 16.06 e la seconda il 16.12. La 1ª rata è calcolata applicando il 50% dell'aliquota dell'anno precedente ovvero dell'aliquota fissata dal comu-ne e pubblicata entro il 16.05. La 2ª rata a saldo dell'imposta dovuta con conguaglio sulla 1ª rata è calcolata in base all'aliquota pubblicata dal comune entro il 16.11, ovvero in assenza, in base all'aliquota dell'anno precedente.
Nella sezione "Download", troverete una checklist per la dichiarazione dei redditi 2012.
- È prorogato dal 31.03.2013 al 15.10.2013 il termine per la trasmissione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari.
- Il rinvio nasce dall'esigenza di valutare le proposte di semplificazione avanzate dalle associazioni di categoria.
Entro il 31.10.2013 gli intermediari finanziari dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alla consistenza dei rapporti finanziari per il 2011. Per i dati relativi al 2012, il termine è il 31.03.2014. A regime, gli operatori finanziari dovranno effettuare la comunicazione annualmente e trasmetterla entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello al quale sono riferite le informazioni. I dati saranno gestiti nel rispetto della normativa sulla privacy e confluiranno nell'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria, denominata Archivio dei rapporti finanziari.
Le disposizioni che regolano l'IMU ne prevedono l'effetto sostitutivo, per la componente immobiliare, dell'IRPEF e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. La locuzione "beni non locati" ricomprende sia i fabbricati, sia i terreni.
Rientrano nell'ipotesi degli immobili non locati, oltre a quelli tenuti a disposizione, anche quelli concessi in comodato gratuito e quelli destinati a uso promiscuo del professionista.
Le disposizioni che regolano l'IMU elencano espressamente i redditi in relazione ai quali non si produce l'effetto di sostituzione e che, quindi, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. Rientrano nell'elenco, in particolare:
- il reddito agrario di cui all'art. 32 del Tuir;
- i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca;
- i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Tuir;
- i redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES.
Nell'elenco di redditi cui si applica comunque l'IRPEF, il riferimento ai "redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca" deve essere inteso come redditi di fabbricati relativi a beni locati diversi da quelli cui si applica la cedolare secca.
L'articolo 13-ter del D.L. 83/2012 ha introdotto la responsabilità dell'appaltatore con il subappaltatore per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto.
Le nuove disposizioni hanno una portata generale e, quindi, prescindono dal settore economico in cui operano le parti contraenti. Per quanto concerne la tipologia di contratti interessati, la norma è riferita alle sole fattispecie riconducibili al contratto di appalto come definito dall'articolo 1655 del codice civile. Sono escluse dal loro campo di applicazione le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio: gli appalti di fornitura dei beni; il contratto d'opera; il contratto di trasporto; il contratto di subfornitura; le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.
• La fattura di ammontare complessivo non superiore a 100 euro, nonché la fattura rettificativa (art. 26 Dpr 633/1972), può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'art. 21 Dpr 633/1972, almeno le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita Iva del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita Iva, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione Europea, il solo numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
h) per le fatture rettificative (emesse ai sensi dell'art. 26 Dpr 633/1972), il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che risultano modificate.
• La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:
a) cessioni intracomunitarie (di cui all'art. 41 D.L. 331/1993);
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all'art. 10 numeri 1), 2), 3), 4) e 9) Dpr 633/1972, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell'imposta in altro Stato UE (operazioni di cui all'art. 21, c. 6-bis, lett. a) Dpr 633/1972).
• Con decreto il Ministro dell'Economia può innalzare fino a 400 euro il limite, ovvero consentire l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti, per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi generali.
A decorrere dall'1.01.2013, è ridotta al 20% la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli, non utilizzati esclusivamente come beni strumentali all'attività d'impresa.
• Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione (2013) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
La riforma del condominio, contenuta nella L. 11.12.2012, n. 220, entrerà in vigore il 17.06.2013. Tra le numerose novità segnaliamo che: la nomina dell‟amministratore sarà obbligatoria quando i condòmini sono più di 8; l‟amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali (diploma di scuola media di secondo gra-do e corso di formazione e aggiornamento professionale); tutti i flussi finanziari del condominio (sia in entrata che in uscita) dovranno obbligatoriamente transitare attraverso uno specifico c/c intestato al condominio.
È stato approvato il modello di istanza di rimborso con cui il contribuente può richiedere il rimborso delle maggiori impo-ste sui redditi (Irpef e Ires) versate per effetto della mancata deduzione dell‟Irap relativa alle spese per il personale di-pendente e assimilato.
La domanda di rimborso deve essere presentata all‟Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, entro i se-guenti termini: in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento (art. 38 DPR 602/1973); entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l‟invio, quando il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28.11.2011) cade entro il 60° giorno successivo alla data di attivazione.