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20-12-2012
 

PEC obbligatoria per le imprese individuali

• L'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane dal 19.12.2012.
• Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale sono tenute a depositare, presso l'ufficio del Registro delle Imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30.06.2013. L'ufficio del Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 C.C., sospende la domanda fino a integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per 45 giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.
• È istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero dello sviluppo economico.
• L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione.

 
20-11-2012
 

OPZIONE IVA DI CASSA

L'opzione per la liquidazione dell'IVA per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente ed è comunicata nella prima dichiarazione annuale ai fini Iva da presentare successivamente alla scelta effettuata. A seguito della scelta operata dovrà essere riportata sulle fatture emesse l'annotazione che si tratta di operazione con "Iva per cassa" e l'indicazione dell'art. 32-bis del D.L. 22.06.2012, n. 83. L'opzione ha effetto a partire dal 1.01 dell'anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, dalla data di inizio dell'attività. Limitatamente all'anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l'opzione, comunicata con la dichiarazione annuale ai fini Iva per l'anno 2012, ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1.12.2012. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5.12.2012, n. 284 il D.M. Economia 11.10.2012, attuativo del regime Iva per cassa.

 
01-10-2012
 

COMUNICAZIONE BENI IN GODIMENTO AI SOCI

Il termine per l'invio della comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa conces-si in godimento a soci o familiari, già prorogato al 15.10.2012, è stato ulteriormente differito al 31.03.2013. Al fine di evitare il fenomeno di doppia imposizione, il reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all'utilizzatore deve essere ridotto del maggior reddito d'impresa imputato allo stesso utilizzatore (imprendi-tore individuale o socio tassato per trasparenza) a causa dell'indeducibilità dei costi del bene concesso in godimento che ha generato il reddito diverso. Il reddito diverso da assoggettare a tassazione è, quindi, de-terminato confrontando la differenza tra il valore normale del diritto di godimento del bene e il corrispettivo pagato, con il reddito d'impresa imputato all'imprenditore individuale o la quota parte del reddito attribuito al socio per trasparenza, corrispondente all'ammontare dei costi non ammessi in deduzione. Solo l'eventuale eccedenza tra detta differenza e il predetto reddito o quota parte di reddito sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso.

 
04-09-2012
 

APPALTI SOLIDALI

Il 12.08.2012 è entrato in vigore l'art. 13-ter del D.L. 22.06.2012, n. 83 (cd. decreto crescita) - convertito, con modifi cazioni, dalla L. 7.08.2012, n. 134 - che, sostituendo integralmente il c. 28 dell'art. 35 del D.L. 223/2006, ha modifi cato la disciplina in materia di responsabilità fi scale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi.

La disposizione, in sintesi, prevede la responsabilità dell'appaltatore e del committente per il versamento all'Erario delle ritenute fi scali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto.

 
03-09-2012
 
Comunicazione Cessione Fabbricato non obbligatorio

L'art. 3 del D.L. 79/2012, con effetto dal 21.06.2012, dispone che per le cessioni in uso dei fabbricati non è più dovuta la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, nelle ipotesi in cui il contratto di locazione o di comodato sia soggetto a registrazione in termine fisso. In tale situazione, infatti, l'adempimento della registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate assolve anche l'obbligo della comunicazione di cui al D.L. n. 59/1978.

 
27-08-2012
 
Conversione D.L. Sviluppo

Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale 11.08.2012, n. 187, la legge 7.08.2012, n. 134. di conversione del D.L. n. 83/2012. Si sintetizzano alcune novità di immediata applicazione.

  • Si applica dal 2011 la misura sulle assicurazioni estere che prevede l'imposta sostitutiva per gli intermediari mediante i quali sono incassati i proventi delle polizze vita estere.
  • Sono operative le disposizioni riguardanti le modifiche interne di carattere edilizio sulla su-perficie coperta di fabbricati e le variazioni di destinazione d'uso di locali adibiti a esercizio d'impresa.
  • Previsto un credito d'imposta del 35% a favore delle imprese che assumono, a tempo inde-terminato, personale in possesso di un dottorato di ricerca o di una laurea magistrale in di-scipline tecniche o scientifiche.
  • Aumenta del 10% la tariffa dei diritti consolari per agevolare i flussi imprenditoriali e turisti-ci, nonché per velocizzare i tempi di rilascio dei visti.
  • Sarà possibile emettere cambiali finanziarie, con scadenza non inferiore a un mese e non superiore a 36 mesi, da parte di società di capitali diverse da banche e micro-imprese.
  • In tema di project bond si allinea il regime fiscale a quello dei titoli di Stato (12,50%). Tali strumenti possono essere emessi anche per il rifinanziamento del debito già contratto per la realizzazione dell'opera.
  • Il contratto di disponibilità dovrà prevedere i criteri di ripartizione dei rischi tra le parti. Se non previsto diversamente, i rischi connessi al rilascio di qualsiasi atto della pubblica am-ministrazione gravano sull'aggiudicatore.
  • Con decorrenza 1.01.2012, la detrazione Irpef del 36%, relativa alle ristrutturazioni edilizie, è elevata al 50% fino al 30.06.2013. L'importo agevolabile sale a 96.000 euro. Soppresse DigitPa e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.
  • Sarà possibile costituire le cosiddette Srlcr (società a responsabilità limitata a capitale ri-dotto, ossia compreso fra 1 e 9.999,99 euro). Tale forma societaria è ammessa anche per le persone che abbiano compiuto i 35 anni di età.
 
08-06-2012
 
Proroga versamenti UNICO 2012

Finalmente è stato firmato il Dpcm per il differimento delle imposte di Unico 2012 già preannunciato dal 19.5.2012. Era inevitabile visto che l'Agenzia delle Entrate non ha ancora rilasciato il software Gerico per l'elaborazione degli Studi di Settore.

Il termine per il versamento delle imposte derivanti dal Mod. Unico e IRAP 2012 è prorogato dal 18 giugno al 9 luglio 2012.

Slitta, pure, dal 10 luglio al 20 agosto 2012 il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40%.

Il beneficio non riguarda le società estranee agli Studi di Settore. Resta fermo al 18.6.2012 i versamenti IMU.

 
01-06-2012
 
Terremoto - Sospensione dei termini tributari

Lo prevede lo schema di D.M. (allegato alla presente) e pubblicato nel sito del Dipartimento delle Finanze è stata decisa la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, che scadono nel periodo compreso tra il 20 maggio e il 30 settembre 2012, per le persone fisiche, compresi i sostituti d'imposta, che, al 20 maggio, avevano la residenza nei territori colpiti dal sisma in Emilia.

 
10-03-2012
 
Decreto Semplificazioni Fiscali

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2.03.2012, n. 52 il D.L. 2.03.2012, n. 16, in vigore dal 2.03.2012, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento". Ecco alcune disposizioni contenute nel provvedimento.

 

EFFETTI FISCALI LIQUIDAZIONI E SCIOGLIMENTI DI SOCIETÀ
Art. 2, c. 5
• Per le operazioni di liquidazione e scioglimenti di soggetti Iva, il momento da cui decorrono gli effetti fiscali è allineato a quello da cui decorrono gli effetti civilistici. Pertanto, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, deve presentare la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 Codice Civile (anziché la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione) ovvero, per le imprese individuali, la data indicata nella dichiarazione di cessazione dell'attività ai fini Iva. La dichiarazione, pertanto, dovrà essere presentata entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi di liquidazione, disposta dall'assemblea dei soci dalla data di iscrizione della relativa delibera.
• In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi dell'art. 2487-ter, c. 2 Codice Civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.

 

ELENCHI CLIENTI-FORNITORI
Art. 2, c. 6
• A decorrere dal 1.01.2012, l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate (e non più solo di quelle di importo non inferiore a € 3.000).
• Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a € 3.600, comprensivo dell'Iva.

 

COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST
Art. 2, c. 8
• La comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list deve essere effettuata dai soggetti passivi Iva solo se l'importo è superiore a € 500.

 

DEDUZIONE DI COSTI PER IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
Art. 3, cc. 8 e 9
• Dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2011 le imprese in contabilità semplificata possono dedurre (anziché: deducono) i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'art.109, c. 2, lett. b) Tuir, nell'esercizio nel quale è stato registrato (anziché ricevuto) il documento probatorio.

 

COMPENSAZIONE CREDITO IVA OLTRE € 5.000
Art. 8, cc. 18 e 19
• La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, per importi superiori a € 5.000 (anziché € 10.000) annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
• I soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva per importi superiori a € 5.000 (anziché € 10.000) annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

 

DEROGA AL LIMITE DELL'USO DEL CONTANTE
Art. 3, cc. 1 e 2
• Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso commercianti al minuto e agenzie di viaggio dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante pari o superiore a € 1.000, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario e /o del committente nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, attestante che non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell'Unione Europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento ricevuto e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.
• La disposizione opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire a tale disciplina inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità ed i termini che saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa.

 
13-02-2012
 
Decreto Semplificazioni

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9.02.2012, n. 33, supplemento ordinario n. 27 il D.L. 9.02.2012, n. 5, in vigore dal
10.02.2012, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo". Ecco alcune disposizioni
contenute nel provvedimento.

 

SINDACO UNICO NELLE SRL Art. 35, c. 2
• L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la
nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è
costituito da un solo membro effettivo.

 

COMUNICAZIONE DELLA PEC AL REGISTRO IMPRESE Art. 37
• Le imprese costituite in forma societaria che, al 10.02.2012, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata al Registro delle Imprese, provvedono a tale comunicazione entro il 30.06.2012.

 

SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE Art. 41
• L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose,
tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di
dichiarazioni asseverate e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 D. Lgs. 59/2010.

 

PRIVACY E DPS Art. 45
• Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'Interno, che specificano
la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.
• Il trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato con strumenti elettronici è consentito senza la tenuta di un
aggiornato documento programmatico sulla sicurezza (Dps).
• Eliminato il Dps, vengono meno anche i relativi riferimenti sulla avvenuta redazione o aggiornamento nelle relazioni
accompagnatorie del bilancio.

 

DOMANDA DI ASSUNZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Art. 8, c. 1
• Le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali,
banditi a decorrere dal 30.06.2012, sono inviate esclusivamente per via telematica.

 

ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER GRAVIDANZA Art. 15
• A decorrere dal 1.04.2012, la Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono l'interdizione dal lavoro delle
lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione obbligatoria (2 mesi precedenti la data presunta del
parto), o fino ai periodi di astensione per impossibilità di spostamento ad altra mansione o per impossibilità di modifica
delle condizioni e dell'orario di lavoro, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale
del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:
a. nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza;
b. quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c. quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
• L'astensione dal lavoro, nel caso di gravi complicanze della gravidanza, è disposta dall'ASL (non più dal servizio
ispettivo del Ministero del Lavoro). Negli altri casi è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro.

 

RAPPORTI TELEMATICI CON L'INPS Art. 16, cc. 7, 8,
lett. b)
• Dal 1.05.2012, per i pagamenti effettuati presso le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, si utilizzano
esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate.

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