Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che il D.L. 13.08.2011 n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", con le modifiche apportate dalla legge di conversione 14.09.2011 n. 148, è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi 16.09.2011. Pertanto, l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria al 21% ha effetto dal giorno 17.09.2011. Si illustrano le prime indicazioni operative per imprese e professionisti.
L'aliquota 21% si applica:
- alle cessioni di beni (mobili) consegnati o spediti dal 17.09.2011 (se non già fatturate o pagate precedentemente);
- alle prestazioni di servizi pagate dal 17.09.2011 (se non già fatturate precedentemente);
- alle cessioni di immobili stipulate dal 17.09.2011 (se non già fatturate o pagate precedentemente).
Le fatture differite relative a consegne di beni effettuate nel mese di settembre 2011 (es: fatture emesse a fine mese) indicheranno due aliquote IVA:
- IVA 20% per le consegne o spedizioni effettuate fino al 16.09.2011 (compreso);
- IVA 21% per le consegne o spedizioni effettuate dal 17.09.2011 (compreso).
I soggetti tenuti alla certificazione dei corrispettivi che procedono all'emissione degli scontrini (fermo restando l'eventuale aggiornamento dei prezzi al consumo, nel caso il dettagliante non intenda temporaneamente accollarsi l'aumento dell'IVA), dovranno adeguare il registratore di cassa al fine di applicare correttamente la nuova aliquota.
Qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento.
La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l'IVA è esigibile.