« Indietro
01-03-2017
 

Detrazione ai fini Irpef del 50% dell'Iva per acquisto di immobili residenziali

Ai fini Irpef, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2017 (anziché 31.12.2016), di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.
La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d'imposta successivi.

 
28-10-2016
 

D.l. fiscale

Il Decreto "Fiscale" pubblicato in Gazzetta Ufficiale "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" è stato rubricato così il D.L. pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n. 249 del 24.10.2016) avente ad oggetto misure urgenti in materia di riscossione e non solo; in particolare pare opportuno porre l'attenzione sulle disposizioni normative relative a:

• Misure urgenti in materia di riscossione;

• Per il recupero dell'evasione;

• Per il rientro dei capitali (Voluntary disclosure).

Abolizione Equitalia e rottamazione delle cartelle - Equitalia verrà sciolta e a partire dal primo luglio 2017 sarà sostituita da un ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione", sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Venendo alla rottamazione delle cartelle esattoriali, tutti i carichi iscritti a ruolo (Irpef, Irap, contributi previdenziali) affidati a tutti gli agenti della riscossione ad Equitalia dal 2000 al 2015 possono essere estinti pagando solo l'imposta e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; il condono quindi riguarderà le sanzioni, gli interessi di mora, cosa diversa dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Sulla cartelle per violazione del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti dalla legge di depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).

 
17-02-2016
 

Leasing Immobiliare

La legge di stabilità 2016 ha introdotto una disciplina civilistica e fiscali sulla locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo.
Sul versante fiscale, oltre alle agevolazioni in materia di imposta di registro, si segnala la deducibilità ai fini IRPEF nella misura del 19% dei costi, relativi al contratto di locazione finanziaria, e in particolare:
- dei canoni e dei relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro,
- del costo di acquisto dell'immobile all'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l'abitazione principale.
Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, l'importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).

 
28-01-2016
 

Abolizione TASI

È stata prevista l'abolizione della TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sempre se trattasi di categorie catastali non di lusso (diverse da A/1, A/8 e A/9). La TASI non sarà dovuta neanche dall'inquilino, per la sua quota di competenza, qualora l'immobile occupato sia la sua abitazione principale. L'abolizione della TASI si applica anche all'immobile assegnato all'ex coniuge legalmente separato e all'immobile degli appartenenti alle forze dell'ordine trasferiti per ragioni di servizio.

 
10-01-2016
 
Nuovo Regime forfettario

La Legge di Stabilità 2016 prevede delle importanti modifiche al regime forfettario.
In particolare è stabilito che, il "sistema" fiscale di vantaggio è soltanto quello forfettario di cui alla Legge 190/2014, nel quale viene di fatto "incorporato" il regime previsto per l'imprenditoria giovanile ex D.L. 98/2011 per le nuove attività.


Con tale inclusione viene previsto che il regime con tassazione al 5% può durare per i primi cinque anni di attività, abolendo però la possibilità di poter proseguire fino al 35° anno di età. In sostanza il nuovo regime applicabile dal 01.01.2016 utilizza le regole stabilite con l'articolo 1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014 a cui vanno aggiunte le correzioni previste con la Legge di Stabilità 2016. Fra le novità di maggior rilievo spiccano:
• la riduzione dell'aliquota d'imposta dal 15% al 5% per i primi cinque anni, nell'ipotesi inizio di una nuova attività;
• l'aumento di 10.000 euro del limite di ricavi/compensi per l'accesso/permanenza al regime forfettario per tutte le attività, ad esclusione per le categorie professionali per le quali si fa strada un aumento consistente che consentirebbe il passaggio dal limite attuale € 15.000 a 30.000 euro;
• la possibilità di accesso al regime per i lavoratori dipendenti e pensionati che abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente e assimilato non superiore a 30.000 euro nell'anno precedente;
• la modifica dell'agevolazione contributiva.

 
10-02-2015
 
Regime forfettario

I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il nuovo regime (naturale)
forfetario se, al contempo, nell'anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati
in apposita tabella, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a euro 5.000 lordi per lavoro
accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto,
comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro
di cui all'art. 60 Tuir (opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o
permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa);
c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera
20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:
1. per i beni in locazione finanziaria, rileva il costo sostenuto dal concedente;
2. per i beni in locazione, noleggio e comodato, rileva il valore normale dei medesimi (determinato ai sensi
dell'art. 9 Tuir);
3. i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio
dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura
del 50%;
4. non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46;
5. non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della
professione;
d) i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli
eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; la
verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei
redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro

 
07-07-2014
 
Sindaco e revisione legale dei conti nelle S.r.l.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore non è più obbligatoria nelle S.r.l. con capitale sociale pari o superiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, mentre rimane negli altri casi previsti del codice civile.
La presenza dell'organo di controllo è ora obbligatoria soltanto qualora:
- per 2 esercizi consecutivi siano stati superati 2 dei 3 limiti previsti dall'art. 2435-bis c.c., ossia le soglie il cui superamento comporta la redazione del bilancio in forma ordinaria;
- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

 
25-06-2014
 
Proroga dei versamenti delle dichiarazioni

I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 16.06.2014, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:
entro il giorno 7.07.2014, senza alcuna maggiorazione;
dal 8.07.2014 al 20.08.2014, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.


Le disposizioni di proroga si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi compresi quelli che adottano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, anche a quelli che partecipano in regime di trasparenza fiscale a società, associazioni e imprese.

 
05-06-2014
 
Controlli preventivi sul modello 730 e rimborsi

Solo una parte dei rimborsi del modello 730 superiori a 4mila euro sarà sottoposta a controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La Legge di Stabilità 2014, infatti, ha previsto questa verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate esclusivamente nei casi in cui il rimborso di importo superiore a 4.000 euro sia determinato anche da detrazioni per familiari a carico (e non da assegni per il coniuge separato) o da crediti riportati dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.

Questo significa che i rimborsi superiori a 4.000 euro derivanti, per esempio, da spese per le ristrutturazioni, interessi passivi sul mutuo prima casa, avranno il controllo preventivo solo se sono presenti familiari a carico (non assegni per il coniuge) oppure crediti riportati dalla dichiarazione dell'anno precedente.
Nella maggior parte dei casi i rimborsi saranno disposti dall'Agenzia delle Entrate non più tardi di ottobre, prima cioè del termine massimo di 6 mesi previsto dalla Legge di Stabilità.

 
14-06-2013
 
Proroga scadenze fiscali

Prorogato all'8 luglio 2013 il termine entro il quale è possibile effettuare, senza maggiorazione, i versamenti che risultano dai modelli di dichiarazione Unico e Irap. La nuova scadenza, prevista da un DPCM in corso di pubblicazione, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge. La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Versamenti prorogati. Per gli stessi soggetti sono differiti i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 17 giugno 2013 (in quanto il 16, termine ordinario, è domenica). Quindi, non solo l'Irpef e l'Ires, ma anche, per esempio, la cedolare secca sugli affitti, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe).

Nuove scadenze. I versamenti possono essere effettuati entro l'8 luglio 2013 senza alcuna maggiorazione oppure dal 9 luglio al 20 agosto (usufruendo della proroga estiva prevista per i versamenti che cadono dall'1 al 20 agosto), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

 1  2  3  4 
ND realizzazione siti web
Web agency Bologna