È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24.01.2012, n. 19 il D.L. 24.01.2012, n. 1, in vigore dal 24.01.2012, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività". Si sintetizzano alcune disposizioni contenute nel provvedimento.
Avvio attività economiche
Art. 1
• Sono abrogate dal 24.01.2012 le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione, comunque denominati, per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità.
• Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il 31.12.2012, uno o più regolamenti per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione.
Tribunale delle imprese
Art. 2
• Le nuove sezioni specializzate dei tribunali sono competenti in materia di:
a) controversie attualmente devolute alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, che cambiano nome, diventando sezioni specializzate in materia di impresa;
b) controversie in materia di diritto d'autore;
c) azioni di classe.
• Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società (di capitali) per le cause:
a) tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia;
b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;
d) tra soci e società;
e) in materia di patti parasociali;
f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
h) relative a rapporti di collegamento, coordinamento tra società e gruppo cooperativo paritetico;
i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
• È quadruplicato il contributo unificato dovuto per le liti di competenza delle sezioni specializzate. Tale contributo costituisce la base per il calcolo dell'aumento della metà in caso di appello e del doppio in caso di ricorso in Cassazione.
• Le disposizioni si applicano ai giudizi instaurati dopo il 90° giorno dal 24.01.2012.
Tariffe professionali
Art. 9, cc. 1-4
• Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
• Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante.
• Con decreto del Ministro della Giustizia e dell'Economia sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi, precedentemente basati sulle tariffe.
• L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso.
• Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale.
• In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
ISTITUZIONE DELL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) Art. 13, cc. 1 e 2
L'istituzione dell'IMU è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014. Conseguentemente, l'applicazione a regime dell'Imu è fissata al 2015.
L'Imu ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
BASE IMPONIBILE IMU Art. 13, cc. 3-5
La base imponibile dell'Imu è costituita dal valore dell'immobile determinato ai fini Ici (art. 5, cc. 1, , 5 e 6 D. Lgs. 504/1992) e secondo le nuove disposizioni.
Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando i seguenti moltiplicatori all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1.01 dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1.01.2013);
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1.01 dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
ALIQUOTA IMU Art. 13, cc. 6-9
L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
L'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
L'aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%.
I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'Ires, ovvero nel caso di immobili locati.
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27.12.2011, n. 300 la L. 22.12.2011, n. 214, in vigore dal 28.12.2011, di conver-sione del D.L. 6.12.2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". Ecco alcune disposizioni contenute nel provvedimento.
DETRAZIONE 55% PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Art. 4, c. 4
È prorogata fino al 31.12.2012 la detrazione del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici.
LIMITE DI € 1.000 ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE Art. 12, cc. 1, 1-bis
Dal 6.12.2011 le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49, cc. 1, 5, 8, 12 e 13, D. Lgs. 231/2007), sono applicate all'importo di € 1.000,00: l'adeguamento dei libretti al portatore alla nuova soglia potrà essere effettuato entro il 31.03.2012.
Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni commessa nel periodo dal 6.12.2011 al 31.01.2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dalla nuova disposizione.
Per le violazioni che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000,00 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.
ISTITUZIONE DELL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) Art. 13, cc. 1 e 2
L'istituzione dell'IMU è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014. Conseguentemente, l'applicazione a regime dell'Imu è fissata al 2015
AUMENTO ALIQUOTE IVA Art. 18, c. 1
A decorrere dal 1.10.2012 e fino al 31.12.2012 le aliquote Iva del 10% e del 21% sono aumentate di 2 punti percentuali (12% e 23%).
In assenza, entro il 30.09.2012, di una riforma fiscale assistenziale:
- a decorrere dal 1.01.2013 continua ad applicarsi il predetto aumento.
- a decorrere dal 1.01.2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali (12,50% e
23,50%).
IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI E STRUMENTI FINANZIARI Art. 19, cc. 1-3
A decorrere dal 1.01.2012, per gli estratti conto, inviati dalle banche ai clienti, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio, anche postali, per ogni esemplare con periodicità annuale, si applica l'imposta di bollo pari a:
- € 34,20 se il cliente è persona fisica (sempreché il valore medio di giacenza annuo sia complessivamente superiore a € 5.000,00);
- € 100,00 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.
IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI ALL'ESTERO Art. 19, cc. 13-17 e 23
A decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF Art. 28, cc. 1 e 2
Ciascuna Regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef di base.
La predetta aliquota di base è aumentata dallo 0,90% a 1,23%, a decorrere dall'anno di imposta 2011, sino alla rideterminazione regionale.
AUMENTO DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Art. 24, cc. 22 e 23
Con effetto dal 1.01.2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e, successivamente, di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.
A partire dall'1.1.2012, il nuovo regime dei minimi si applica esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'hanno intrapresa dall'1.1.2008.
Il nuovo regime sconta un'imposta sostitutiva di Irpef e relative addizionali pari al 5% ed è applicabile per il periodo di inizio dell'attività e per i 4 successivi, salva la facoltà di prosecuzione fino al compimento del 35° anno di età.
È inoltre richiesto che: il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti attività artistica, professionale ovvero d'impresa; l'attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta; qualora sia proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi non deve essere superiore a € 30.000.
Coloro che, pur avendo le caratteristiche del vecchio regime "minimi", non possiedono i requisiti richiesti dalle nuove disposizioni, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ed entreranno nel regime degli "ex minimi".
Il regime degli ex-minimi prevede:
Si rimane escluso dall'IRAP e dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili.
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16.09.2011, n. 216 la L. 14.09.2011, n. 148, in vigore dal 17.09.2011, di conversione del D.L. 13.08.2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo".
Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento:
RIDUZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI Art. 1, c. 6
È anticipata di un anno la riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e di favore fiscale introdotta dal D.L. 98/2011, in misura pari al 5% per l'anno 2012 e al 20% a decorrere dall'anno 2013.
ADDIZIONALI ALL'IRPEF Art. 1, cc. 10, 11
È anticipata al 2012 la possibilità per le Regioni di aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef di base.
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ Art. 2, c. 2
A decorrere dal 1.01.2011 e fino al 31.12.2013 sul reddito complessivo di importo superiore a € 300.000 lordi annui è dovuto un contributo di solidarietà, deducibile dal reddito complessivo, del 3% sulla parte eccedente il predetto importo.
ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL 21% Art. 2, cc. 2bis-2quater
Dal 17.09.2011 l'aliquota Iva ordinaria è stabilita nella misura del 21% della base imponibile dell'operazione.
Per ulteriori dettagli vedi qui.
DETRAZIONE 36% E CESSIONE DELL'IMMOBILE Art. 2, cc. 12bis, 12ter
In caso di cessione dell'immobile oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le residue quote della detrazione Irpef 36% possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite all'acquirente per i rimanenti periodi di imposta. Fino al 16.09.2011 le detrazioni non utilizzate spettavano all'acquirente persona fisica.
TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE Art. 2, cc. 6-27
Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento sui redditi di capitale e sui capital gain sono stabilite nella misura del 20%.
TRASFERIMENTI DI DENARO ALL'ESTERO Art. 2, c. 35octies
Dal 17.09.2011 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" e altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2% dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3 euro.
SOCIETÀ DI COMODO Art. 2, cc. 36quinquies- 36novies
L'aliquota Ires per le società di comodo è aumentata al 38% (27,50% + 10,50%) e si applica anche sulla quota di reddito imputato per trasparenza e sul reddito autonomamente conseguito dalle società che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo.
SOCIETÀ IN PERDITA PER 3 PERIODI CONSECUTIVI Art. 2, cc. 36decies- 36duodecies
Pur non ricorrendo i presupposti previsti per le società di comodo, le società e gli enti che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per 3 periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo 4° periodo d'imposta. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative.
BENI D'IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE Art. 2, c. 36terdecies- 36duodevicies
Costituisce reddito diverso ex art. 67 Tuir e concorre a formare il reddito imponibile in capo al socio o familiare utilizzatore la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni d'impresa.
PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO Art. 1, cc. 12bis-12quater
Al fine di incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014 la quota delle maggiori somme, nonché delle sanzioni riscosse relative a tributi statali ad essi devoluta è aumentata dal 50% al 100%. La misura non trova applicazione in caso di mancata istituzione, entro il 31.12.2011, da parte dei Comuni, dei consigli tributari.
VIOLAZIONI TRIBUTARIE E REATI FISCALI Art. 2, cc. 36vicies semel-36vicies bis
Non è più possibile beneficiare della riduzione della pena della reclusione sia in caso di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sia in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
PENSIONI DELLE LAVORATRICI Art. 1, cc. 20, 21
È anticipato al 2014 (in luogo del 2016) il graduale innalzamento dell'età pensionabile delle donne lavoratrici del settore privato, per allinearla a quella prevista nel settore pubblico (65 anni). In particolare, il requisito anagrafico di 60 anni è incrementato:
- di un mese a decorrere dal 1.01.2014;
- di ulteriori 2 mesi a decorrere dal 1.01.2015;
- di ulteriori 3 mesi a decorrere dal 1.01.2016;
- di ulteriori 4 mesi a decorrere dal 1.01.2017;
- di ulteriori 5 mesi a decorrere dal 1.01.2018;
- di ulteriori 6 mesi a decorrere dal 1.01.2019 e per ogni anno successivo fino al 2025;
- di ulteriori 3 mesi a decorrere dal 1.01.2026.
FESTIVITÀ LAVORATIVE Art. 1, c. 24
A decorrere dall'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 30.11 dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva, ovvero coincidano con tale domenica.
Sono escluse dalla disciplina il 25.04, festa della liberazione, il 1.05, festa del lavoro, e il 2.06, festa nazionale della Repubblica.
LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE Art. 2, cc. 4, 4bis
Il trasferimento di denaro contante, assegni trasferibili o titoli al portatore è vietato per un importo pari o superiore a € 2.500, a decorrere dal 13.08.2011. Gli assegni bancari e postali, nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 2.500 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore in circolazione deve essere inferiore a € 2.500,00; i libretti che eccedano tale soglia al 13.08.2011 dovranno, entro il 30.09.2011, essere ricondotti al di sotto di € 2.500,00.
SISTRI Art. 6, cc. 2-3bis
• È reintrodotto il Sistri, con piena applicazione del sistema dal 9.02.2012 per tutti i soggetti. Per i produttori di rifiuti che hanno fino a 10 dipendenti, la data di inizio sarà decisa da un decreto ministeriale, ma non prima del 1.06.2012.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che il D.L. 13.08.2011 n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", con le modifiche apportate dalla legge di conversione 14.09.2011 n. 148, è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi 16.09.2011. Pertanto, l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria al 21% ha effetto dal giorno 17.09.2011. Si illustrano le prime indicazioni operative per imprese e professionisti.
L'aliquota 21% si applica:
- alle cessioni di beni (mobili) consegnati o spediti dal 17.09.2011 (se non già fatturate o pagate precedentemente);
- alle prestazioni di servizi pagate dal 17.09.2011 (se non già fatturate precedentemente);
- alle cessioni di immobili stipulate dal 17.09.2011 (se non già fatturate o pagate precedentemente).
Le fatture differite relative a consegne di beni effettuate nel mese di settembre 2011 (es: fatture emesse a fine mese) indicheranno due aliquote IVA:
- IVA 20% per le consegne o spedizioni effettuate fino al 16.09.2011 (compreso);
- IVA 21% per le consegne o spedizioni effettuate dal 17.09.2011 (compreso).
I soggetti tenuti alla certificazione dei corrispettivi che procedono all'emissione degli scontrini (fermo restando l'eventuale aggiornamento dei prezzi al consumo, nel caso il dettagliante non intenda temporaneamente accollarsi l'aumento dell'IVA), dovranno adeguare il registratore di cassa al fine di applicare correttamente la nuova aliquota.
Qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento.
La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l'IVA è esigibile.
• Per i pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, la ritenuta d'acconto trattenuta dagli istituti bancari/postali è ridotta dal 10% al 4%.
• Si tratta degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali si beneficia della detrazione del 36% e degli interventi di risparmio energetico, per i quali si beneficia della detrazione del 55%.
• A partire dal 1.01.2012, il regime dei contribuenti minimi si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 4 successivi, esclusivamente alle persone fisiche:
a. che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
b. che l'hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007.
• L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali è ridotta al 5%.
• Il regime è applicabile anche oltre il 4° periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di compimento del 35° anno di età.
• Il beneficio è riconosciuto a condizione che:
a. il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b. l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c. qualora sia proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
• Abolite le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate in occasione di ristrutturazioni che beneficiano della detrazione del 36%.
• È inoltre abrogato l'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera per la fruizione della detrazione del 36% e del 55%.
• Il soggetto beneficiario deve indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo.